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ART. 1, COMMI 294-299 – ESONERI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI GIOVANI, DONNE, RDC

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

La legge di Bilancio 2023 rafforza e proroga le agevolazioni per chi assume o stabilizza percettori di reddito di cittadinanza, giovani di età inferiore a 36 anni e donne. La modifica più rilevante – per tutte le misure – è il sostanziale incremento del tetto massimo di agevolazione fruibile dal datore di lavoro, che passa da 6.000 a 8.000 euro per l’anno 2023. Vale la pena – prima di esaminare nel dettaglio le tre diverse tipologie di agevolazioni – di sottolineare che si tratta di misure che dovranno essere sottoposte all’autorizzazione della Commissione UE (c. 299). Bisognerà inoltre attendere le istruzioni delle amministrazioni competenti al fine di poter usufruire concretamente dello sgravio.

Percettori del reddito di cittadinanza
L’impiego stabile di un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza consente al datore di lavoro di fruire dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2023. L’esonero è riconosciuto:
- per un periodo massimo di 12 mesi;
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il comma 296 precisa che la misura in oggetto è alternativa all’esonero già previsto per l’assunzione di percettori di reddito di cittadinanza dall’art. 8 del decreto-legge n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019 (in caso di assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, spetta l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore 39 di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità).

Giovani under 36 assunti a tempo indeterminato
In caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni o di trasformazione di un rapporto a termine già in essere, al datore di lavoro spetta lo sgravio al 100% dei contributi previdenziali a proprio carico:
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui;
- per 36 mesi o 48 mesi se la sede di lavoro si trova in una delle regioni svantaggiate (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Tecnicamente la proroga opera sulle disposizioni di cui al c. 10 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 1783. Possono accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro non imprenditori) che, nel corso del 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), assumono a tempo indeterminato giovani i quali non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni).
Sono esclusi:
- i rapporti di apprendistato e lavoro domestico;
- i datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione o nei nove mesi successivi alla stessa, intimino licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Il lavoratore non deve mai essere stato occupato con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Assunzione di donne
In caso di assunzione di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 spetta al datore l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a suo carico per 12 mesi in caso di assunzione a termine o per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo annuo di 8.000 euro. Anche in questo caso, sul piano tecnico, si tratta di una proroga di una precedente misura prevista dal comma 16 dell’articolo 1, della legge n. 178 del 2020. Tale agevolazione è riconosciuta sia ai datori di lavoro del settore agricolo e sia ai datori di lavoro non imprenditori (comprese quindi le nostre strutture territoriali e le società di servizi).
Deve trattarsi di donne:
- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna pari almeno al 25% e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (D.M. n. 327 del 16 novembre 2022);
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

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